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Home Come funziona FAQ di Lodi Solare

FAQ di Lodi Solare

1. Cos’è la CERS Solare Lodigiana?

La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) “Solare Lodigiana” è una Fondazione di Partecipazione promossa da Comune e Provincia di Lodi insieme ad altri Comuni del lodigiano a ad Enti del Terzo Settore. 
L’obiettivo della Fondazione è la promozione e diffusione delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell’efficienza energetica.

2. Come funziona la fondazione?

La Fondazione promuove la condivisione di energia elettrica rinnovabile tra i suoi partecipanti. L'energia prodotta con pannelli fotovoltaici o altre fonti rinnovabili (mini-idroelettrici, biogas, ...) viene virtualmente condivisa tra i partecipanti usando le linee elettriche e i contatori di cui sono già dotate le nostre utenze, senza alcuna modifica di linea o contratto di fornitura. Sull'energia condivisa la Comunità Energetica riceve un incentivo dal GSE che viene messo a disposizione del Fondo Sociale della CERS o distributo tra i suoi membri. 

3. Chi può aderire?

Alla Fondazione possono aderire tutti i cittadini, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali e le autorità locali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale. Per aderire alla CERS bisogna essere intestatari di una fornitura di energia elettrica e quindi di un POD, il codice alfanumerico che identifica il contatore.  

4. Chi non può aderire?

Alla Fondazione non possono aderire le Grandi Imprese e le imprese di produzione e commercio di energia elettrica (ATECO 35.11.00 e 35.14.00).

5. Devo cambiare contatore o fornitore di energia elettrica?

No, la legge permette ai membri produttori e consumatori delle Comunità Energetiche di condividere “virtualmente” l’elettricità e riconosce alla CERS un incentivo per ogni kW (Chilowatt) elettrico “scambiato”.
I partecipanti della CER mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica. 

6. Se ho un impianto fotovoltaico sulla mia abitazione, posso aderire?

Sì, ma solo se l'impianto è entrato in esercizio dopo la costituzione della CERS (31 gennaio 2025) e se non beneficia di altri incentivi sulla produzione di energia (Scambio sul Posto). 
Non è infatti possibile mantenere attivo un contratto di Scambio sul Posto, in quanto è alternativo al meccanismo di incentivi correlati all'energia condivisa.

7. Chi è un cliente finale consumatore, produttore o prosumer?

  • Il cliente finale consumatore è colui che usa l'elettricità che arriva dalla rete pubblica. È l'intestatario del contatore e quindi della bolletta della luce, che preleva energia per i propri consumi. 
  • Il produttore è colui che produce energia elettrica da fonti rinnovabili. Può essere una persona o un'azienda.
  • Se si chiama consumer se è anche consumatore (es: abitazione dotata di pannelli solari che autoconsuma energia rinnovabile e immette in rete quella in eccesso per condividerla con il resto della comunità energetica). 

8. Cosa vuol dire CERS solidale?

La comunità energetica Solare Lodigiana per statuto si definisce una CERS (Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale), impegnandosi alla costituzione di un "fondo solidale" destinato alla lotta alla povertà energetica nel territorio, come verrà stabilità dai regolamenti.

9. Quale responsabilità può avere il partecipante in termini economici?

La responsabilità dei Partecipanti e dei Fondatori è limitata all’importo conferito all'ingresso nella Fondazione. 

10. Chi e come distribuisce l’incentivo?

La tariffa incentivante viene erogata dal GSE (Gestore Servizi Elettrici) alla Comunità Energetica che si occupa di distribuirla tra i suoi membri in accordo allo Statuto ed ai Regolamenti in vigore.

11. Un soggetto può appartenere a due diverse CER?

No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER. È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità, quindi con più POD.

12. Come faccio a sapere a quale cabina primaria appartengo?

Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.
Attraverso la mappa è possibile:

  • avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria
  • verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP

È possibile consultare la mappa alla seguente pagina, con link:
<a href="URL_della_pagina" target="_blank"> https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-...

13. Quali tipologie di impianti rinnovabili possono far parte di una CER?

Per "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile" si intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione (Art. 2, Dlgs n.199 del 2001). Per gli impianti a biogas e biomasse ci sono delle indicazioni specifiche nell'allegato 3 del Decreto CER (DM 414 del 7 dicembre 2023)
Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.
Gli impianti di produzione ibridi, inclusi gli impianti alimentati a rifiuti, non possono far parte delle configurazioni.

14. Quali sono gli incentivi previsti per la costituzione delle CER?

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  • Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
  • Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.
    Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR (si rimanda al punto "A quanto ammonta il contributo PNRR?")

15. A quanto ammonta il contributo PNRR?

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti con potenze inferiore o uguale a 20 kW
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 200 kW
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 600 kW
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.

16. Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è una persona fisica o giuridica che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo. 

17. Quali sono le modalità di richiesta d’accesso al contributo PNRR?

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR entro il 30 novembre 2025, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE.
È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet: https://areaclienti.gse.it.

 

18. Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
  • connessione alla rete elettrica nazionale
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
  • direzione lavori e sicurezza
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto

Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

19. Posso chiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?

No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario. 

20. È possibile cumulare la tariffa incentivante ed il contributo PNRR con il “Superbonus”? E se invece ho beneficiato delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia al 50%?

No. La tariffa incentivante non si applica all'energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.

Sì. È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.

21. Esistono dei vincoli sulla ripartizione della tariffa incentivante premio alle imprese?

Il Decreto CACER prevede che le configurazioni assicurino mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione (55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio e 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

22. Da quando decorre l’incentivo?

La data di decorrenza del servizio per il singolo impianto nel caso in cui l’impianto sia entrato in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER coincide:

  • con la data di entrata in vigore del medesimo Decreto CACER (24 Gennaio 2024) se la richiesta di accesso al servizio è presentata entro 120 giorni (6 Agosto 2024) dalla data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE (8 Aprile 2024) oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
  • con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre il termine di cui al punto precedente (6 Agosto 2024) oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro il termine di cui al punto precedente comporta la perdita del diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto CACER e il giorno di invio della richiesta.

Nel caso di impianti entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto CACER coincide:

  • con la data di entrata in esercizio del singolo impianto se la richiesta di accesso al servizio perviene entro 120 giorni dall’ultima tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE, ovvero con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
  • con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre i termini di cui al punto precedente o con una data successiva se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto o UP e il giorno di invio della richiesta.

Nel caso di impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto, l’inserimento dell’impianto nella configurazione e quindi la decorrenza del servizio in riferimento a tale impianto potrà comunque avvenire solo a partire da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto.

23. È possibile uscire da una CER?

È ammessa la facoltà di recesso in ogni momento, da comunicare tramite PEC o altro mezzo avente valore equipollente.

24. Come vengono gestiti i costi della CER?

Nel caso della nostra CER, i costi verranno coperti con quota parte dell'incentivo.

25. Come vengono monitorati e comunicati i dati relativi a prelievi ed immissioni?

I dati relativi ai POD facenti parte della comunità energetica sono monitorati tramite contatori tradizionali controllati dal gestore della rete, il quale è poi tenuto ad inviare regolarmente i dati al GSE. Il GSE li mette poi a disposizione della comunità tramite il portale del servizio CACER.

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